Sez. 3, Sentenza n. 38828 del 21/06/2016 Ud. (dep. 20/09/2016) Rv. 267808 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Prove assunte nell'incidente probatorio con la partecipazione del difensore - Richiesta di acquisizione formulata dopo il termine previsto dall'art. 468, comma quarto - Bis, cod. proc. pen. - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
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Le prove assunte nell'incidente probatorio svoltosi in altro procedimento a carico dello stesso imputato, con la partecipazione del suo difensore, sono utilizzabili anche se la richiesta di acquisizione dei relativi verbali non sia stata tempestivamente formulata assieme al deposito delle liste di cui all'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., poiché - a differenza di quanto ivi previsto nell'ipotesi di omesso deposito della lista nel termine indicato - il comma 4-bis del predetto art. 468 non riconnette alcuna sanzione di inammissibilità alla richiesta di acquisizione formulata dopo il deposito della lista.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)