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Sez. 1, Sentenza n. 2787 del 13/02/2004 (Rv. 570110 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Approvazione dello stato passivo - Interpretazione - Criteri - Istanza di ammissione relativa a un credito con prelazione ipotecaria su immobili - Accoglimento con generico riferimento al "rango privilegiato" - Estensione alle indicate ragioni di prelazione - Carattere implicito.
Stato
decisa il 2004-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570110-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

I provvedimenti con cui il giudice delegato, in sede di approvazione dello stato passivo del fallimento, ammette i singoli crediti vanno interpretati in correlazione alla domanda ed alla documentazione che la sorregge. Pertanto, qualora il creditore, con l'istanza di ammissione, abbia invocato la prelazione ipotecaria su immobili, l'accoglimento dell'istanza stessa con generico riferimento al "rango privilegiato", senza alcuna esclusione o limitazione, deve intendersi comprensiva della detta ragione di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)