Sez. 4, Sentenza n. 2141 del 18/09/1997 Cc. (dep. 28/10/1997) Rv. 208785 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Domanda - Termine - Inutile decorso - Decadenza dal diritto - Fattori ad effetto sospensivo - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Il termine di diciotto mesi per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità. L'inutile decorso dello stesso configura una causa di decadenza dall'esercizio di un diritto sostanziale (di natura civile, ancorché lo svolgimento dell'azione sia previsto dinanzi al giudice penale), di cui non è previsto alcun fattore sospensivo o interruttivo. Deve pertanto escludersi che la domanda tempestivamente proposta produca un effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della decisione, che ne dichiara l'inammissibilità, e che ne consegua l'ammissibilità della nuova domanda proposta "medio tempore" ma oltre il termine di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)