Sez. 4, Sentenza n. 13 del 13/01/1969 Ud. (dep. 20/03/1969) Rv. 110707 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - MANCATA CONSEGNA DEL VERBALE - CONTRAVVENZIONI NON OBLAZIONABILI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - OMISSIONE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - MANCATA CONSEGNA DEL VERBALE - CONTRAVVENZIONI NON OBLAZIONABILI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - OMISSIONE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE.*
Ai fini della procedibilita dell'Azione penale per contravvenzione stradale, la consegna della copia del verbale di accertamento in caso di contestazione immediata o, in Mancanza di questa, la notifica del verbale nei termini prescritti dall'art.141 cod.strad., sono richieste solo per le contravvenzioni estinguibili a mezzo di oblazione allo scopo di consentirne il relativo Esercizio. (Conf.109456, anno 1968 106236, 102951, anno 1966, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)