Sez. 1, Sentenza n. 714 del 13/03/1954 (Rv. 880323 - 01)
SOCIETÀ - AMMINISTRATORI - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - DISTINZIONE - CONTRATTO DI AGENZIA.
SOCIETÀ - AMMINISTRATORI - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - DISTINZIONE - CONTRATTO DI AGENZIA.
Sono Atti di semplice od ordinaria amministrazione quelli puramente conservativi del patrimonio amministrativo, miranti cioè ad accrescerne, senza rischi, la consistenza, mentre sono Atti di straordinaria amministrazione, oltre quelli di disposizione ed alienazione, tutti gli altri che siano suscettibili di diminuire l'entita economica dei beni gestiti. Pertanto un contratto di Agenzia stipulato dal consigliere delegato di una società anonima che sia notevolmente oneroso per il patrimonio sociale, va considerato come atto di straordinaria amministrazione, e quindi non vincolativo per l'ente, qualora lo statuto limiti i poteri del consigliere delegato al compimento dei negozi di semplice amministrazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)