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Sez. 5, Sentenza n. 3247 del 28/02/1995 Ud. (dep. 24/03/1995) Rv. 201054 - 01

Stampa - Diffamazione commessa col mezzo della stampa | Reputazione - Nozione - Senso della dignità personale conforme all'opinione di un determinato gruppo sociale - Mere sconvenienze ed infrazioni alla suscettibilità - Offesa alla reputazione - Esclusione - Fattispecie: articolo di stampa ove si riferisce che "gli sposini felici hanno venduto l'esclusiva delle immagini ad un settimanale" - Esclusione del reato - Ragioni - Insussistenza di riprovazione - Attinenza del fatto al patrimonio minimo della personalità - Notorietà dei personaggi.
Stato
decisa il 1995-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201054-01

Stampa - Diffamazione commessa col mezzo della stampa

In tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza. (Fattispecie relativa ad un articolo pubblicato in un quotidiano, nella quale è stato escluso il carattere lesivo dell'espressione "gli sposini felici hanno venduto l'esclusiva delle immagini ad un settimanale", evidenziando in specie che lo scritto non conteneva alcun giudizio di riprovazione morale, che il fatto attribuito atteneva al "patrimonio minimo della personalità" e che i protagonisti delle vicende erano personaggi popolari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)