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Sez. U, Sentenza n. 198 del 18/04/1986 (Rv. 445800 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IN FAVORE DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - ISTANZA DI CORREZIONE PER IL RICONOSCIMENTO SEPARATO DELLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445800-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IN FAVORE DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - ISTANZA DI CORREZIONE PER IL RICONOSCIMENTO SEPARATO DELLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)