Sez. U, Sentenza n. 198 del 18/04/1986 (Rv. 445800 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IN FAVORE DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - ISTANZA DI CORREZIONE PER IL RICONOSCIMENTO SEPARATO DELLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IN FAVORE DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - ISTANZA DI CORREZIONE PER IL RICONOSCIMENTO SEPARATO DELLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)