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Sez. 2, Sentenza n. 292 del 16/01/1987 (Rv. 450041 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - DICHIARAZIONI - CARATTERE VINCOLANTE PER IL COMMITTENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450041-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - DICHIARAZIONI - CARATTERE VINCOLANTE PER IL COMMITTENTE - LIMITI.*

Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica, onde le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente medesimo soltanto se contenute in detto ambito tecnico. Pertanto non può essere assunta come data di effettiva ultimazione dei lavori quella indicata nell'istanza del direttore dei lavori, rivolta all'ordine degli ingegneri, per la liquidazione delle proprie competenze professionali e cioè per un interesse esclusivamente personale che esclude il coinvolgimento del committente, in base al rapporto con esso intercorrente. (Conf 1247/83, mass n 426032).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)