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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18881 del 26/09/2016 (Rv. 641479 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Presupposto della "autonoma organizzazione" - Ricorrenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641479-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga del lavoro altrui per mansioni meramente esecutive, come un dipendente con funzioni di autista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)