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Sez. L, Sentenza n. 1335 del 07/02/1992 (Rv. 475609 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Riconvenzionale | Domande ed eccezioni del convenuto non rilevabili d'ufficio - Decadenza ex art. 416 cod. proc. civ. - Rilevabilità d'ufficio - Silenzio dell'attore al riguardo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475609-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Riconvenzionale

La decadenza stabilita dal secondo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. in ordine alla proponibilità, da parte del convenuto, delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (fra le quali rientra quella di prescrizione) ha carattere assoluto ed inderogabile e (salvo il caso di giudicato - anche implicito - al riguardo) deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)