Sez. 3, Sentenza n. 7214 del 18/03/1986 Ud. (dep. 07/07/1986) Rv. 173364 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NUOVE NORME SULLA REPRESSIONE DELL'EVASIONE FISCALE - ABROGAZIONE DI PRECEDENTE NORMA INCRIMINATRICE - MANTENIMENTO IN VIGORE SINO A TERMINE DATO DELLA PRECEDENTE NORMATIVA - COMPRESA LA COSIDDETTA PREGIUDIZIALE TRIBUTARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NUOVE NORME SULLA REPRESSIONE DELL'EVASIONE FISCALE - ABROGAZIONE DI PRECEDENTE NORMA INCRIMINATRICE - MANTENIMENTO IN VIGORE SINO A TERMINE DATO DELLA PRECEDENTE NORMATIVA - COMPRESA LA COSIDDETTA PREGIUDIZIALE TRIBUTARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale agli artt. 13 e 35 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (sulla repressione all'evasione fiscale) che, pur abrogando l'art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sulla omessa o infedele dichiarazione dei redditi dispongono che, continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982, quindi anche la cosiddetta pregiudiziale tributaria, perché tale disposto è ragionevolmente collegato al principio generale della ultrattività della legge penale finanziaria di cui all'art. 20 legge 7 gennaio 1929 n. 4.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 13, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 35, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)