Sez. 1, Sentenza n. 3031 del 25/01/1988 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177828 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI CLANDESTINE - DETENZIONE - NATURA DI REATO PERMANENTE - PRESCRIZIONE - DIES A QUO - INDIVIDUAZIONE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI CLANDESTINE - DETENZIONE - NATURA DI REATO PERMANENTE - PRESCRIZIONE - DIES A QUO - INDIVIDUAZIONE.*
Il reato di detenzione di arma clandestina è un reato commissivo permanente, la cui consumazione si inizia con la disponibilità di un'arma comune da sparo non iscritta nel relativo catalogo nazionale, ovvero di un'arma comune o di una canna sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110, e cessa con la cessazione della detenzione. In tale figura di reato la condotta punibile consiste nel fatto della detenzione di un'arma considerata clandestina ai sensi dell'art. 23 della citata legge, anche quando la predetta detenzione fosse preesistente all'1 dicembre 1978, giorno di scadenza del termine fissato con d.m. 15 settembre 1977 per la presentazione, al Banco nazionale di prova o alle sue Sezioni, delle armi comuni da sparo che ne fossero prive per l'apposizione del numero di matricola, e non già nell'omissione del detto adempimento entro la data suindicata, nel qual caso soltanto sarebbe stato possibile classificare il reato tra quelli omissivi con effetti permanenti. Ne consegue che il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui, con la cessazione della detenzione, è cessata la permanenza e non già - qualora la detenzione legittima dell'arma comune da sparo o di una canna mancanti dei prescritti segni di identificazione risalga ad un tempo anteriore all'1 dicembre 1978 - da quest'ultima data (Conf mass n 163521; (Conf mass n 138303; (Conf mass n 159084).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 7, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)