Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 07/06/1985 (Rv. 441068 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - AVVISO DI RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE - MERA INDICAZIONE DEI VALORI INIZIALI E FINALI - OMESSA MENZIONE DEI MOTIVI DELLA RETTIFICA - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - AVVISO DI RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE - MERA INDICAZIONE DEI VALORI INIZIALI E FINALI - OMESSA MENZIONE DEI MOTIVI DELLA RETTIFICA - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema d'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, qualora l'avviso di rettifica della dichiarazione del contribuente, notificato dal comune ai sensi dell'art. 18 della legge 5 marzo 1963 n. 246, contenga la sola indicazione dei valori iniziali e finali, con l'ammontare dell'incremento imponibile e della relativa imposta, ma non menzioni i motivi di detta rettifica, deve escludersi la ricorrenza di una nullità insanabile, e deve conseguentemente negarsi la decadenza del comune dalla pretesa impositiva, ove il contribuente, anche in relazione al contenuto della propria dichiarazione (che deve necessariamente indicare, a norma dell'art. 6 della citata legge, tutti gli elementi occorrenti al calcolo dello incremento di valore imponibile), non resti pregiudicato nel diritto di contrastare la pretesa fiscale nelle competenti sedi giurisdizionali, in quanto adeguatamente informato della pretesa stessa, sia con riguardo al titolo, sia con riguardo all'entità. (V 1132/79, mass n 397338; (V 1837/78, mass n 391224).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 6 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)