Sez. U, Sentenza n. 14021 del 30/12/1991 (Rv. 475202 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Controversia promossa da un editore per denunciare la illegittimità della delibera di iscrizione di un proprio dipendente all'albo dei giornalisti o dei praticanti giornalisti - Finalità di rimuovere le conseguenze della iscrizione sul rapporto di lavoro - Cognizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
La controversia promossa dall'editore, per denunciare l'illegittimità della delibera di iscrizione di un proprio dipendente all'albo dei giornalisti o dei praticanti giornalisti, al fine di rimuovere le conseguenze che essa implica sul rapporto di lavoro, spetta, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71 del 1991 (la quale ha negato fondamento alla questione di costituzionalità delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963 n. 69 nella parte in cui non abilitano il terzo ad avvalersi degli strumenti d'impugnazione di quella delibera contemplati dalla legge medesima), alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice di detto rapporto, ricollegandosi al diritto soggettivo a non vedere modificato il rapporto stesso da una iscrizione non conforme a legge (restando affidate a tale giudice le questioni di merito inerenti alla portata ed alla validità delle clausole dei contratti collettivi che regolano gli effetti dell'iscrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 26 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 60 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 62 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)