Sez. 3, Sentenza n. 363 del 27/02/1962 (Rv. 250555 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - ULTERIORI CONSEGUENZE DANNOSE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DAL MOMENTO IN CUI ESSE DIVENGONO ATTUALI E CERTE - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - ULTERIORI CONSEGUENZE DANNOSE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DAL MOMENTO IN CUI ESSE DIVENGONO ATTUALI E CERTE - FATTISPECIE.*
Il principio che l'Azione ed il giudizio di risarcimento del danno debbono in linea generale, essere unitari, nel senso che in unico giudizio debbono essere fatti valere non soltanto i danni attuali, ma altresi i danni futuri, dev'essere delimitato nel senso che, affinche sia imposta l'unicita del giudizio occorre, oltre la sussistenza attuale delle cause del danno futuro, altresi che quest'ultimo danno si presenti con carattere di certezza, quanto all'an ed anche gia concretamente valutabile, sia pure in via di ragionevole approssimazione, per cio che riguarda il quantum. Se non sussistono tali condizioni il giudizio originario non puo comprendere anche i danni futuri, e, correlativamente, la perdita dell'Azione, sia pure a seguito del compimento del periodo prescrizionale, quanto ai danni attuali, non puo travolgere la possibilita di successiva Azione quanto ai danni futuri. Ne consegue che l'avvenuta prescrizione dell'Azione diretta al risarcimento del danno che il proprietario di un'immobile abbia subito per la vendita di esso da parte di altri a favore di un terzo che ne abbia poi usucapito la proprieta, prescrizione il cui termine decorre dal compimento dell'usucapione, non travolte anche l'Azione di rivalsa per i danni al cui risarcimento il (gia) proprietario sia stato condannato nei confronti di colui al quale aveva promesso la vendita dell'immobile stesso, poiche al momento del compimento dell'usucapione tali danni si presentavano non solo come puramente eventuali quanto all'an, essendo l'Azione di risoluzione e di risarcimento contrattuale rimessa all'iniziativa del promissario, ma anche vaghi ed incerti nei loro limiti quantitativi, non precisabili prima che l'Azione venisse proposta. Dalla proposizione dell'Azione di risoluzione e di risarcimento che rende attuali e certi quantitativamente i danni richiesti, decorre, quindi la prescrizione dell'Azione di rivalsa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)