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Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 07/10/1964 (Rv. 303785 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI - IN BASE AL PREVENTIVO DI SPESE APPROVATO - LIMITI - SCADENZA DELL'ESERCIZIO.*
Stato
decisa il 1964-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303785-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI - IN BASE AL PREVENTIVO DI SPESE APPROVATO - LIMITI - SCADENZA DELL'ESERCIZIO.*

L'amministratore di un edificio in condominio e tenuto a rendere il conto della gestione alla fine di ciascun anno, e pertanto, per la riscossione dei contributi, puo chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo di spese approvato dall'assemblea (art 62 disp att cod civ), soltanto fino a che l'Esercizio cui tale spese si riferiscono non sia terminato, mentre, dopo questo momento, potra agire nei confronti dei condomini morosi in base al consuntivo della gestione annuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)