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Sez. 2, Sentenza n. 2340 del 01/03/1995 (Rv. 490823 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Invalidazione dell'intero contratto - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490823-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

La nullità di una clausola, di un contratto invalida l'intero negozio, senza che possa operare la conservazione del contratto, allorché la nullità si riferisce ad un elemento essenziale di esso ovvero si trovi in correlazione inscindibile con il rimanente regolamento di interessi, perché ne costituisce un presupposto essenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)