Sez. 2, Sentenza n. 2340 del 01/03/1995 (Rv. 490823 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Invalidazione dell'intero contratto - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
La nullità di una clausola, di un contratto invalida l'intero negozio, senza che possa operare la conservazione del contratto, allorché la nullità si riferisce ad un elemento essenziale di esso ovvero si trovi in correlazione inscindibile con il rimanente regolamento di interessi, perché ne costituisce un presupposto essenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)