Sez. 5, Sentenza n. 2542 del 30/06/1993 Cc. (dep. 04/09/1993) Rv. 195840 - 01
Prove - Chiamata di correo | Dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso - Attendibilità - Riscontri oggettivi e soggettivi - Chiamata "de relato" - Valutazione - Criteri - Riscontro - Dichiarazione di soggetto che abbia ricevuto la stessa confidenza dal chiamante - Validità - Fattispecie in tema di misure cautelari - Diversità del contesto cronologico della chiamata e della confidenza - Ipotizzabilità di collusioni - Esclusione.
Prove - Chiamata di correo
Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192, terzo comma cod. proc. pen. dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso sono suscettibili di riscontri oggettivi o soggettivi (quali le dichiarazioni di altri soggetti) che confortino l'attendibilità dell'accusa. La chiamata di correo "de relato", che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza. (Fattispecie in tema di misure cautelari personali: la S.C. ha affermato che la detta confidenza costituisce valido riscontro alla chiamata e non già pseudo-riscontro, inammissibile come tale, in ragione del diverso contesto, specie cronologico, in cui è stata resa, in quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata "de relato", sì da escludere l'ipotizzabilità di collusioni). (V. Sez. 5, c.c. 30 giugno 1993, n. 2540, Dell'Anna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)