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Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media

Testo in vigore al

Art. 12

1. Il preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico e disciplinare del suo istituto, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie e proposte:

  1. a) sui locali e sull'arredamento scolastico;

  2. b) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori e degli alunni;

  3. c) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell'istituto;

  4. d) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e Sui rapporti tra la scuola e le famiglie;

  5. e) sugli esami sostenuti nell'istituto;

  6. f) sugli esoneri dalle tasse scolastiche;

  7. g) sulla cassa scolastica.

Art. 13

1. Il preside conferisce gl'incarichi e le supplenze temporanee di tutto il personale non insegnante che sia a carico dello Stato. informandone il ministero; per gli incarichi e le supplenze di quello a carico degli enti locali provvede d'accordo con le rispettive amministrazioni.

Art. 14

1. Il preside cura, con la cooperazione dei professori, che l'igiene, scolastica sia rigorosamente osservata; richiede, quando sia opportuno, la visita del medico scolastico o dell'ufficiale sanitario ed osserva le disposizioni impartite per la profilassi di malattie contagiose.

Art. 15

1. Preside tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituito; ogni iniziativa che valga allo scopo e' in sua facolta'.

Art. 16

1. Il Preside pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario dell'istituto, valendosi dei fondi per le spese d'ufficio e dell'eventuale concorso della cassa scolastica.

Art. 17

1. Il preside ha obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'istituto.

Art. 18

1. Il preside non puo' assumere incarichi di governo o di vigilanza tra privati istituti o convitti, salvo quanto e' prescritto dall'art.

26.

Art. 19

1. Negli istituti, la cui popolazione scolastica sia di almeno 250 alunni, o le cui classi siano allogate separati e distatiti, si fu luogo alla nomina di un vice-preside.

2. Il vice preside e' nominato tra i professori di ruolo dell'istituto dal provveditore agli studi su proposta della preside e sentita la giunta per l'istruzione media.

Art. 20

1. Il vice-preside coadiuva il preside e lo sostituisce nei casi di assenza.

2. Le funzioni di vice-preside sono gratuite.

Art. 21

1. Negl'istituti in cui non vi sia, a norma dell'art. 19, il vicepreside, il preside viene sostituito, senza retribuzione, durante le sue assenze, da un professore da lui stesso designato.

Art. 22

1. Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attivita' di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro puo' nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.

2. Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.

Art. 23

1. Negl'istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni vi e' un consiglio di presidenza, composto del preside, del vice-preside e di uno dei professori di ruolo, che ha le funzioni di segretario, eletto dal collegio dei professori nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno scolastico.

Art. 24

1. Al consiglio di presidenza spetta di prendere tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di competenza normale del collegio dei professori.

2. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del collegio nella tornata immediatamente successiva.

Art. 25

1. Nelle citta' ove siano piu' d'un regio istituto medio d'istruzione il provveditore agli studi puo' ordinare, per l'esame di questioni d'interesse comune a tutti o ad alcuni degl'istituti stessi, l'adunanza dei rispettivi presidi, sotto la presidenza, di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.

Art. 26

1. Se da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti convitti riservati ad accogliere alunni di regi istituti medi d'istruzione, i rispettivi presidi possono essere in caricati, col consenso del ministro, della direzione dei convitti stessi.

Capo III. Del collegio dei professori e del consiglio di classe.

Art. 27

1. I professori di un istituto formane il collegio dei professori, che viene convocato e presieduto dal preside o da chi ne fa le veci.

2. Ha le funzioni di segretario un professore eletto dal collegio nella sua prima adunanza al principio dell'anno scolastico.

3. Negl'istituti che comprendono il primo ed il secondo grado d'istruzione si eleggono un segretario per l'istituto di primo grado e un segretario per l'istituto di secondo grado, scelti rispettivamente tra i professori dell'istituto di primo e di secondo grado.

Art. 28

1. Sono di competenza del collegio, oltre tutti gli affari ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti, quelli che investono l'indirizzo generale didattico e disciplinare dell'istituto.

Art. 29

1. Le adunanze del collegio dei professori sono ordinarie e straordinarie.

Art. 30

1. Sono adunanze ordinarie:

  1. 1) quella che si tiene al principio dell'anno per prendere accordi sull'indirizzo generale, didattico e disciplinare, dell'istituto, e per ripartire equamente la dotazione annua destinata all'incremento della biblioteca e dell'altro materiale didattico e scientifico;

  2. 2) quella che si tiene per la scelta dei libri di testo e per la determinazione dei programmi, nel tempo e nei modi fissati dagli articoli 3 e seguenti del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e dal presente regolamento;

  3. 3) quella che si tiene alla fine dell'anno per procedere agli scrutini, per raccogliere e prendere conoscenza delle relazioni finali dei professori, e per firmare i registri.

Art. 31

1. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie, o quando piu' di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.

Art. 32

1. Negl'istituti che comprendono il primo e il secondo grado d'istruzione le adunanze del collegio dei professori sono plenarie o parziali, a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi o uno solo dei due gradi.

2. Segretario delle adunanze plenarie e' il segretario dell'istituto di secondo grado.