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Sez. 2, Sentenza n. 2070 del 04/05/1978 (Rv. 391438 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA DELL'APPALTATORE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA OCCORRENTE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN IMPIANTO - CONDANNA DELL'APPALTATORE AL PAGAMENTO DI QUELLA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ULTRA PETIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391438-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA DELL'APPALTATORE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA OCCORRENTE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN IMPIANTO - CONDANNA DELL'APPALTATORE AL PAGAMENTO DI QUELLA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ULTRA PETIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio nei confronti dell'appaltatore per la responsabilita ex art 1669 cod civ non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, di fronte alla richiesta di condanna dell'appaltatore al pagamento della somma necessaria per la ricostruzione di un impianto, condanni l'appaltatore stesso al pagamento di quella somma a titolo di risarcimento del danno, non essendosi in presenza di un titolo diverso da quello della domanda, in quanto il costo per la sostituzione dell'impianto costituisce solo una parte del generico ed onnicomprensivo risarcimento del danno, che trova titolo nella responsabilita dell'appaltatore ex art 1669 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)