Sez. 4, Sentenza n. 1866 del 24/10/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116842 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICÈ LIMITI - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI NELLA MISURA MASSIMA - OBBLIGO DI IRROGARE LA PENA BASE IN MISURA MINIMA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACABILITA IN CASSAZIONE DELL'USO DEL POTERE DISCREZIONALE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICÈ LIMITI - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI NELLA MISURA MASSIMA - OBBLIGO DI IRROGARE LA PENA BASE IN MISURA MINIMA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACABILITA IN CASSAZIONE DELL'USO DEL POTERE DISCREZIONALE.*
Il giudice di merito e assolutamente libero di determinare la pena fra il minimo ed il massimo edittale e l'uso di tale potere discrezionale e insindacabile in Sede di legittimita qualora sia giustificato con motivazione adeguata immune da vizi logici o giuridici. Consegue che il giudice che abbia applicato nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche e quelle di cui all'art 133 cod strad (prestato soccorso alla vittima) non ha l'Obbligo di partire da una pena base minima o prossima al minimo edittale e non incorre percio in contraddittorieta per essere partito da una pena base che raggiunga la media edittale se le ragioni addotte a sostegno del criterio seguito per determinare la pena base non siano incompatibili con quelle che giustificano le attenuanti concesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 133, Cod. Strada art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)