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Sez. U - , Ordinanza n. 8675 del 27/03/2023 (Rv. 667440 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Questione concernente la giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale - Proponibilità per mezzo di regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667440-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie, la ricorrente ha dedotto con il regolamento preventivo che la tutela giurisdizionale chiesta dalla controparte dinanzi al T.A.R. mirasse, in realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 80 com. 5 lett. C), Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)