Sez. 1, Sentenza n. 10975 del 03/11/1998 (Rv. 520304 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | Anticipazione dell'udienza di discussione - Nel caso in cui non esista ancora un collegio designato - Adozione del provvedimento da parte del Presidente del Tribunale - Legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA
Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere all'anticipazione di un'udienza di discussione già fissata (nella specie in appello) e non esista ancora un collegio designato (e quindi, a fortiori, non esista un presidente di detto collegio, nella specie perché, fissati all'inizio di ciascun anno i giorni della settimana dedicati alle udienze di discussione, la designazione dei collegi per ciascuna udienza avviene invece ogni tre mesi), è legittimo il provvedimento di anticipazione adottato dal Presidente (del Tribunale o della Corte), dovendosi a tale ipotesi applicare in via analogica quanto disposto dall'art. 163 bis cod. proc. civ. che, in analoga situazione di carenza di un giudice già designato, attribuisce tale potere, in relazione all'anticipazione dell'udienza di prima comparizione, al Presidente dell'organo giudicante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 70, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)