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Sez. 2, Sentenza n. 675 del 14/03/1970 (Rv. 345873 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - FORME DI CONTRATTAZIONE - FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO - NECESSITA - LIMITI - DICHIARAZIONI SCRITTE SCAMBIATE TRA I CONTRAENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345873-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - FORME DI CONTRATTAZIONE - FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO - NECESSITA - LIMITI - DICHIARAZIONI SCRITTE SCAMBIATE TRA I CONTRAENTI - AMMISSIBILITA.*

L'esigenza della Forma scritta per i contratti con gli enti pubblici non esclude che il complesso obbligatorio che astringe la pubblica amministrazione al privato possa risultare da un insieme di dichiarazioni scritte oggetto di scambio tra i contraenti, dichiarazioni che nella fase formativa del contratto si atteggiano come proposta e come accettazione tra assenti, cosi come avviene nella sfera della negoziazione comune. (V 1167-67 massima 327611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)