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Ordinamento della professione di giornalista

Testo in vigore al

Capo II. Del consiglio nazionale dell'ordine

Art. 16 Consiglio nazionale: composizione

1. E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

2. Il Consiglio nazionale e' composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

3. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla meta'.

4. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla meta'.

5. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

6. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

7. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perche' da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17 Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

2. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

Art. 18 Incompatibilita'

1. Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

2. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19 Cariche

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

3. Designa pure tre giornalisti perche' esercitino le funzioni di revisore dei conti.

4. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  1. a) da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;8

  2. b) coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

  3. c) da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;

  4. d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

  5. e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;8

  6. f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;8

  7. g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.8

Art. 21 Attribuzioni al Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresi', in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

2. In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 23 Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

1. Per la validita' delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

3. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24 Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia8

1. Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.8

2. Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25 Ineleggibilita'

1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II. Dell'albo professionale

Capo I. Dell'iscrizione negli elenchi

Art. 26 Albo: istituzione

1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

2. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

3. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27 Albo: contenuto

1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

2. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

3. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.

Art. 28 Elenchi speciali

1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalita' straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita' di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

2. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29 Iscrizione nell'elenco dei professionisti

1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.

2. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

3. La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Art. 30 Rigetto della domanda

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 31 Modalita' di iscrizione nell'elenco dei professionisti

1. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) estratto dell'atto di nascita;

  2. 2) certificato di residenza;

  3. 3) dichiarazione di cui all'articolo 34;

  4. 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione.

4. Nei caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa e' cessata, il Consiglio dell'Ordine puo' concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

Art. 31-bis Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.

Art. 32 Prova di idoneita' professionale

1. L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

2. L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della Commissione di esame.

3. Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

4. Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

Art. 33 Registro dei praticanti

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.

3. Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

5. Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

6. Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

7. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

Art. 34 Pratica giornalistica

1. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

2. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.

3. Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro.

Art. 35 Modalita' d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti

1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni.

2. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.