Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004 (Rv. 573251 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Danno arrecato da medico dipendente - Responsabilità della casa di cura - Natura contrattuale - Configurabilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente. Tale responsabilità discende dall'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)