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Sez. U, Sentenza n. 12283 del 25/01/2005 Cc. (dep. 30/03/2005) Rv. 230531 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Decisione assunta "de plano" a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M. - Rimedio esperibile.
Stato
decisa il 2005-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230531-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE

La sentenza di non doversi procedere, emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal g.u.p., investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non è appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto, in caso contrario, l'eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell'imputato, con la conseguente sua privazione di facoltà suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)