Sez. 2, Sentenza n. 2357 del 05/07/1976 Ud. (dep. 09/02/1977) Rv. 135278 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE PROBATORIO AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE PROBATORIO AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
Le ricognizioni fotografiche non sono disciplinate dal codice di rito. Percio il riconoscimento dell'autore di un reato, eseguito mediante fotografia dell'indiziato davanti agli organi di polizia giudiziaria, se non puo assumere efficacia di una vera e propria ricognizione di persone, ha pero il carattere di un semplice accertamento di fatto, che puo contribuire, in base al principio del libero apprezzamento delle prove, alla formazione del motivato convincimento del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)