Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012 (Rv. 621484 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie) e che sulla questione non si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)