Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 252 del 1995
Massime (2)
Massima n. 21690
- Previdenza e assistenza sociale
- Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.)
- Medici veterinari iscritti all' albo, impegnati in attività di lavoro dipendente o autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano optato per la cancellazione da detto ente
- Ripristino, con effetto retroattivo, mediante norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.V.
- Conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati e obbligatorietà dei versamenti contributivi, anche per il periodo pregresso
- Lamentata lesione dei principi di inviolabilità dei diritti fondamentali, di eguaglianza, della capacità contributiva, della garanzia previdenziale, della certezza del diritto e di indipendenza ed autonomia della magistratura
- Questioni analoghe a precedenti, già decise sotto tali profili
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questioni analoghe a precedenti già dichiarate non fondate in relazione ai parametri invocati. - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Parametri
Massima n. 21691
- Previdenza e assistenza sociale
- Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.)
- Medici veterinari iscritti all' albo, impegnati in attività di lavoro dipendente o autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano optato per la cancellazione da detto ente
- Ripristino, con effetto retroattivo, mediante norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.V.
- Conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati e obbligatorietà dei versamenti contributivi, anche per il periodo pregresso
- Lamentata lesione dei principi della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali, di tutela dell' iniziativa economica privata, di buon andamento della P.A. e di tutela della proprietà privata
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non viola il principio della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali, di cui all' art. 23, Cost., l' art. 11, ventiseiesimo comma, l. n. 537 del 1993, nella parte in cui - con disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, primo comma, l. n. 136 del 1991, ma in realtà innovativa - ripristina retroattivamente l' obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.V. per i veterinari iscritti all'Albo, ma impegnati in attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, i quali avevano optato per la cancellazione da tale Ente, con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati e obbligatorietà al versamento dei contributi pregressi. La censura, infatti, è testualmente esplicata solo in riferimento alla capacità contributiva del veterinario (obligatoriamente) assicurato e quindi con riferimento al solo art. 53, Cost., profilo in ordine al quale è già stata ritenuta l' infondatezza con precedente decisione, mentre la prescritta riserva di legge risulta, comunque, rispettata. L' obbligatorietà di detta iscrizione non si pone peraltro in contrasto né con la tutela dell' autonomia privata (art. 41, primo comma, Cost.), essendo giustificata dal fine di assicurare la garanzia previdenziale di tutti gli iscritti né con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97, Cost.), poiché essa non è senza causa e poiché il veterinario iscritto ha comunque diritto alle prestazioni erogate dall' Ente medesimo né, infine - pur prescindendo dalla sua attinenza - con il diritto alla tutela della proprietà privata (art. 42, secondo e terzo comma), in considerazione dell'esigenza della tutela previdenziale della categoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 41, primo comma, 97, 42, secondo e terzo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537). - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Parametri
- art. 23 Cost.
- art. 41, comma 1, Cost.
- art. 42, comma 2, Cost.
- art. 97 Cost.
- art. 42, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con le ordinanze emesse il 15 novembre 1994 dal Pretore di Cagliari, il 10 ottobre 1994 dal Pretore di Cosenza, il 18 ottobre dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, il 7 gennaio 1995 dal Pretore di Busto Arsizio, il 1 dicembre 1994 dal Pretore di Lecco (n. 2 ordinanze) iscritte rispettivamente ai nn. 11, 55, 61, 141, 177 e 178 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 12, 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Madeddu Salvatore, di Tommaso Tullio Antonio, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 1994 il Pretore di Cagliari, nel corso di un giudizio promosso da Rosanio Angelo ed altri medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993, ha sollevato - con riferimento all'art. 3 Cost. - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537; disposizione questa che - nell'intento di ristabilire il presupposto dell'imposizione contributiva nei confronti dei veterinari che avevano esercitato l'opzione e con il ricorso ad una norma interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136 del 1991 - ha ripristinato a carico di questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.;
che in analoghi giudizi la medesima disposizione è stata censurata - anche in riferimento agli artt. 2, 23, 38, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 97, 101, 102 e 104 Cost. - dal Pretore di Cosenza con ordinanza del 10 ottobre 1994, dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, con ordinanza del 18 ottobre 1994, dal Pretore di Busto Arsizio con ordinanza del 7 gennaio 1995, dal Pretore di Lecco con due ordinanze del 1 dicembre 1994;
che in particolare l'art. 11, comma 26, cit. viene censurato nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che svolgevano esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., ripristina con effetto retroattivo - mediante una disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1°, della legge n. 136 del 1991, ma in realtà innovativa - l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati a seguito dell'esercitata rinuncia e conseguenziale obbligo di versare i contributi previdenziali anche per il periodo pregresso;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata;
che si sono costituite anche alcune parti private chiedendo che la disposizione censurata sia dichiarata incostituzionale;
punto 2
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di oggetto;
che con sentenza n. 88 del 1995 questa Corte ha già ritenuto non fondate analoghe questioni di costituzionalità dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 38, 53, 101, 102 e 104 Cost.;
che - quanto agli ulteriori parametri invocati dai giudici rimettenti - non può dirsi violato l'art. 23 Cost. perché la censura è testualmente esplicata soltanto con riferimento alla capacità contributiva del veterinario (obbligatoriamente) assicurato e quindi con riferimento, in realtà, soltanto all'art. 53 Cost., profilo già esaminato nella citata pronuncia, mentre la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost. risulta, comunque, rispettata nella fattispecie;
che neppure possono dirsi violati sia l'art. 41, primo comma, Cost. atteso che l'obbligatorietà della iscrizione all'E.N.P.A.V. non viola in alcun modo l'autonomia privata essendo giustificata dal fine di assicurare la tutela previdenziale di tutti gli iscritti, sia l'art. 97 Cost. perché l'iscrizione obbligatoria non è senza causa e non vi è quindi alcuna indiretta lesione del buon andamento dell'ente, avendo il veterinario iscritto comunque diritto alle prestazioni erogate dall'ente medesimo;
che, infine, nemmeno è violato l'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. perché - a prescindere dalla pertinenza del parametro - sussiste comunque l'esigenza di tutela previdenziale della categoria che giustifica l'obbligo contributivo;
che pertanto le questioni sono sotto ogni profilo manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41, comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, di Cosenza, di Bologna, sezione distaccata di Imola, di Busto Arsizio, di Lecco con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze