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Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671153-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)