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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 254-quinquies Facolta' di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare

1. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresi' appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione.

2. Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.

3. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis.

Art. 255 Determinazione della pena

1. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

2. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Art. 256 Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze

1. Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.

Art. 257 Provvedimenti in sostituzione del mandato di cattura per i minorenni

1. Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, il giudice ha facolta' di sostituire al mandato di cattura il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo 246.

Art. 258 Provvedimenti riguardanti gli infermi di mente

1. Se l'imputato e' persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato d'infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice quando occorre ne dispone con decreto motivato il ricovero provvisorio in un manicomio, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 301.

2. Se l'infermita' di mente sopravviene al reato, si applica la disposizione dell'articolo 88.

Art. 260 Revoca e nuova emissione del mandato di cattura

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non e' stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

2. Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso e' stato gia' revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato e' stato rimesso in liberta' ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

3. Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto e' disposta dal pubblico ministero o dal pretore precedente con ordinanza; se la revoca e' richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270.

Art. 261 Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

2. Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

3. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330.

4. L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.

5. Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.

Art. 262 Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore

1. Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica.

2. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.

Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice

1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

2. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.

Art. 263-bis Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto

1. Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282.

2. La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Avverso i mandati di cattura o di arresto e gli ordini di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per CAssazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

4. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento.

Art. 263-ter Provvedimenti del giudice competente per il riesame

1. Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

3. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui il primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253.

4. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.

5. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

6. Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta.

7. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia.

Art. 263-quater Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame

1. Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Art. 264 Requisiti formali dei mandati

1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:

  1. 1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

  2. 2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

  3. 3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza.

3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.

4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

Art. 265 Nullita' dei mandati

1. Il mandato e' nullo:

  1. 1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;

  2. 2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.

2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.

3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.

Art. 266 Esecuzione dei mandati

1. Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato.

2. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.

Art. 267 Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati

1. Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.

2. Se peraltro si deve eseguire un ordine di arresto o un mandato di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.

Art. 268 Latitanza

1. E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura o di arresto ovvero di un ordine di arresto o di carcerazione.

2. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.

3. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.

4. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.

Sezione III. Della custodia cautelare

Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore

1. Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore

1. Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

2. Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento.

Art. 271 Decorrenza della custodia cautelare

1. La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato e' stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.

2. Se l'imputato e' in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

3. Se nei confronti di un imputato sono emessi piu' provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al piu' grave dei reati contestati.

4. Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale e' conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purche' il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorche' sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, puo' essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

5. I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza.121