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Legge quadro sul pubblico impiego

Testo in vigore al

Art. 16 Relazione al Parlamento

1. Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

2. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

Titolo II. Principi normativi di omogeneita'

Art. 22 Principi in tema di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari

1. Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.

2. Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.

4. Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'.7

Titolo III. Tutela sindacale del pubblico impiego

Art. 24 Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo

1. E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

2. L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita' di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.

3. Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalita'.

4. Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonche' i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.