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Sez. 3 - , Sentenza n. 22211 del 04/08/2021 (Rv. 662204 - 02)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ESTINZIONE - CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE (BENI ACQUISTATI DAI TERZI) | Creditore fondiario - Immobile non acquisito al fallimento del debitore originario perché acquistato da terzi - Promozione dell'esecuzione immobiliare individuale, ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905, nei confronti del debitore originario in luogo della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo del menzionato fallimento - Atto di pignoramento - Qualificazione come atto di esercizio della garanzia, oltre che del credito - Fondamento - Idoneità ad interrompere a prescrizione di cui all'art. 2880 c.c. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662204-02

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ESTINZIONE - CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE (BENI ACQUISTATI DAI TERZI)

In tema di esecuzione immobiliare avviata dal creditore fondiario, ove operi il c.d. principio di indifferenza di cui all'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis" e secondo cui, in caso di alienazione del bene a terzi, il creditore può notificare il precetto e l'atto di pignoramento, indifferentemente, al mutuatario o al terzo acquirente, qualora l'alienazione non gli sia stata notificata) e lo stesso creditore abbia agito esecutivamente nei confronti del terzo acquirente, anziché insinuarsi al passivo del fallimento del debitore originario (frattanto dichiarato fallito), la notifica dell'atto di pignoramento vale ad un tempo quale atto interruttivo della prescrizione del credito, nonché della garanzia ipotecaria, costituendo atto di esercizio di entrambe le posizioni soggettive, come tale idoneo a determinare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2880 c.c.

Cod. Civ. art. 2880, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)