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Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 365

La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l'importo totale dell'imposta corrispondente. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

Art. 366

1.

La dichiarazione IVA deve essere effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Art. 367

Il soggetto passivo non stabilito versa l'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

Art. 368

Il soggetto passivo non stabilito che si avvale del presente regime speciale non effettua le detrazioni dell'IVA a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/560/CEE, detto soggetto passivo beneficia del rimborso previsto dalla suddetta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Art. 369

1. Il soggetto passivo non stabilito tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2.

La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Titolo XIII. Deroghe

Capo 1. Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

Sezione 1. Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1o gennaio 1978

Art. 370

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta.

Art. 371

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.

Art. 372

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano al principio della detrazione immediata prevista all'articolo 179, primo comma, possono continuare ad applicarle.

Art. 374

In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 309 possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

Sezione 2. Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1o gennaio 1978

Art. 375

La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1987.

Art. 376

La Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1993.

Art. 377

Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1989.

Art. 378

1. L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2).

2. Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

  1. a) le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9);

  2. b) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.

Art. 379

1. La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoché le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

2. La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

Art. 380

La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

Art. 381

La Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Art. 382

L'Estonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Art. 383

Cipro può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

  1. a) la cessione di terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B, punto 9), fino al 31 dicembre 2007;

  2. b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Art. 384

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, la Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

  1. a) le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2);

  2. b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

Art. 385

La Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.