Sez. 3, Sentenza n. 25011 del 23/03/2011 Ud. (dep. 22/06/2011) Rv. 250600 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - Omessa statuizione con la sentenza di condanna - Ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
L'errore consistente nell'omessa confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, al momento della pronuncia della sentenza di condanna, non è, di regola, emendabile con il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, integrando un "vitium in iudicando" rettificabile solo dal giudice dell'impugnazione a seguito di apposito gravame del P.M. (In motivazione la Corte ha, tuttavia, precisato che il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è ammesso quando la motivazione della sentenza sia estesa ai profili oggettivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e configuri la partecipazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe il provvedimento ablatorio: solo in tal caso, secondo la Corte, la correzione integrativa non comporta la modifica essenziale o la sostituzione della decisione già assunta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)