Sez. U, Sentenza n. 11930 del 11/11/1994 Ud. (dep. 26/11/1994) Rv. 199171 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere | Reato permanente - Capo di imputazione che indica espressamente il momento terminale della permanenza - Potere del giudice di accertare d'ufficio il successivo protrarsi della consumazione del reato - Esclusione - Nuova contestazione del pubblico ministero - Necessità - Fattispecie in tema di accertamento della prescrizione.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere
Qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive. (Fattispecie in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)