Sez. 3, Ordinanza n. 5295 del 09/03/2026 (Rv. 678131-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' | Appello - Deduzione della violazione del principio di non contestazione - Onere di specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria - Insussistenza - Omessa produzione del fascicolo di primo grado dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Esame della comparsa di costituzione di cui al fascicolo d'ufficio - Necessità. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.
Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Cod. Proc. Civ. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)