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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32271 del 02/11/2022 (Rv. 666356 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Rimborso Irpeg - Calcolo degli interessi - Tasso previsto dall'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, abrogato dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 - Interessi maturati nel periodo anteriore all'abrogazione - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666356-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso dell'eccedenza Irpeg, la quota a titolo di interessi ultradecennali va calcolata al tasso previsto dall'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, sino alla data di efficacia della sua abrogazione operata dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, poiché la norma abrogata continua a produrre effetti sui rapporti pregressi, siano essi pendenti o esauriti, maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge abrogatrice.

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 140 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 9 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)