Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 427 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13736
- Sospensione condizionale della pena
- Nuova condanna a pena pecuniaria
- Provvedimento di sospensione condizionale della pena
- Reiterazione
- Esclusione
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Cod.pen., art. 164, comma ultimo.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Spetta al giudice a quo - al quale vanno restituiti gli atti - verificare alla stregua dei sopravvenuti D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modificazioni nella L. 7 giugno 1974, n. 220 (art. 12) e sent. n. 95/1976, se sia tuttora rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria". - v. S.n. 95/1976.
Norme impugnate
- art. 164 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Didoné Livio, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria";
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e che l'art. 12 di tale decreto, nel sostituire l'intero testo dell'art. 164 del codice penale, ne ha innovato l'ultimo comma, stabilendo che "il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163";
e che, per giunta, questa Corte, con sentenza n. 95 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo novellato del comma suddetto "nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua delle vicende normative sopravvenute, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze