Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Testo in vigore al
Art. 3
1. Gli ospedali riservati alla cura di soli infermi di malattie che rientrano in una o piu' specialita' ufficialmente riconosciute si dicono ospedali specializzati.
2. Sono compresi tra questi ospedali i sanatori, gli ospedali sanatoriali e le colonie post sanatoriali, gli ospedali per malati contagiosi e gli istituti per la cura di altre speciali malattie, secondo la determinazione da farsi con decreto del Ministro per l'interno.
Art. 4
1. Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni e reparti.
2. La sezione rappresenta l'unita' funzionale dell'ospedale.
3. Essa deve di regola, e salvo quanto disposto nel successivo art. 5 per le cure specializzate, comprendere 30 letti, ed avere normalmente un proprio insieme organico di servizi e di personale per l'assistenza immediata dei malati.
4. Due o piu' sezioni costituiscono la divisione, che rappresenta l'unita' fondamentale ospedaliera, avente un proprio e completo servizio assistenziale sanitario ed infermieristico.
5. Il reparto rappresenta il settore dell'ospedale dove si eseguono determinate e specifiche cure. Esso e' costituito da una o piu' divisioni.
6. I reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di altre specialita' possono anche essere costituiti da una sola sezione.
Art. 5
1. Ogni divisione deve comprendere non meno di 60 e non piu' di 120 posti-letto ed essere diretta da un primario, coadiuvato da uno o piu' aiuti ed assistenti.
2. Le divisioni degli ospedali specializzati devono comprendere di regola non meno di due sezioni con 15 posti letto ognuna, e non piu' di 90 posti letto.
3. Negli ospedali generali, quando il reparto specializzato e' costituito da una sola sezione, il numero dei posti letto puo' essere anche di 15. Detta sezione puo' essere aggregata ad altra sezione o divisione affine.
Art. 6
1. Gli ospedali si suddividono in tre categorie:
2. La 1ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di oltre 600 degenze e che siano costituiti da reparti separati per malati di medicina e di chirurgia con distinte divisioni almeno per le specialita' di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di urologia, di ortopedia e traumatologia, salvo che a dette specialita' non provvedano istituzioni locali.
3. Devono, inoltre, comprendere sezioni speciali per l'osservazione e per l'isolamento di malati contagiosi o sospetti, un istituto o gabinetto di radiologia e di cure fisiche, uno di anatomia patologica, un laboratorio di chimica biologica, di microbiologia e di microscopia. Devono avere locali adatti per la Scuola convitto infermiere e possibilmente una farmacia propria;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di oltre 200 degenze.
4. La 2ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di degenze da oltre 200 sino a 600, nonche' almeno uno di quelli dei Capoluoghi di provincia anche se con numero di degenze inferiore a 200, purche' abbiano reparti di medicina, di chirurgia ed almeno una sezione per le piu' importanti specialita' sopraindicate, oltre gli idonei servizi generali e sempre che nel capoluogo medesimo non esista altro ospedale che abbia i requisiti normali per essere assegnato alla 1ª o 2ª categoria;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da oltre 100 sino a 200.
5. La 3ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di degenze da 30 a 200, che abbiano un idoneo reparto operatorio e separate sale di degenza per infermi di medicina e di chirurgia, nonche' di partorienti e di bambini;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da 30 a 100.
6. Quando trattasi di ente ospedaliero che amministri piu' ospedali nello stesso Comune e quando il carattere di questi lo consenta, si puo' tenere conto, per la classifica di ciascun ospedale, del numero complessivo dei reparti e delle degenze.
Capo II. Delle infermerie.
Art. 7
1. Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.
2. Le infermerie si distinguono in:
a) infermerie per malati acuti;
b) infermerie per convalescenti (convalescenziari);
c) infermerie per malati cronici (cronicari).
3. Le dette infermerie, quando siano nello stesso Comune e dipendano da un solo ente, possono essere riunite, in modo da costituire distinti reparti di un solo stabilimento.
4. Le infermerie dipendenti da diversi enti possono essere riunite in consorzio cosi' come gli ospedali.
Art. 8
1. Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorita' sanitaria provinciale.
2. Devono, altresi', avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi.
3. I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonche' refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.
Capo III. Classifica degli Istituti di cura.
Art. 9
1. Il Prefetto, fatta accertare dal medico provinciale la rispondenza delle condizioni di fatto degli istituti di cura della Provincia con le presenti norme, determina per ciascun istituto e con apposito decreto la categoria cui appartiene, in relazione anche al numero delle degenze risultanti nel triennio precedente alla data di pubblicazione delle presenti norme.
2. Per gli ospedali di nuova costruzione, la categoria viene assegnata tenendo conto del numero dei letti, e della natura ed entita' dei vari servizi, secondo quanto e' prescritto dai precedenti articoli.
3. Sia d'ufficio, sia su richiesta dell'amministrazione ospitaliera o dell'Autorita' sanitaria comunale, il Prefetto, fatte accertare dal medico provinciale le variazioni avvenute nella media giornaliera delle degenze, puo' procedere, ogni triennio, a partire dalla data della prima classifica, alla revisione della classifica stessa.
Capo IV. Dei servizi ospedalieri sussidiari.
Art. 10
1. Gli ospedali devono avere in adatti locali servizi distinti di ambulatori per la medicina, per la chirurgia e per le specialita', i quali e' sempre preferibile che siano riuniti in un poliambulatorio.
2. Il funzionamento tecnico degli ambulatori viene regolato da apposite norme stabilite dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dall'Autorita' sanitaria provinciale, sentita l'Autorita' sanitaria comunale, ed il servizio deve essere disimpegnato dal personale dei vari reparti o servizi di cura annessi all'ospedale.
3. Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi. Per gli ambulatori dipendenti dagli ospedali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interno.
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le amministrazioni ospedaliere per l'assistenza ambulatoriale dei poveri. In tal caso il Comune rilascia agli aventi diritto una «scheda di cura ambulatoriale», su cui devono annotarsi le cure prestate. Sulla stessa scheda devono riportarsi le somministrazioni gratuite di medicinali fatte dagli ospedali a norma delle predette convenzioni o da qualsiasi istituzione di assistenza, sia pubblica che privata. In ogni caso le somministrazioni dei medicinali fatte dalle farmacie interne degli ospedali, debbono considerarsi come praticate agli infermi degenti negli ospedali medesimi.
5. Le predette convenzioni devono essere approvate dall'autorita' di tutela, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Art. 11
1. Tutti gli ospedali devono far funzionare un servizio di pronto soccorso con i mezzi di cui dispongono.
2. Nelle Citta' con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo di pronto soccorso, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato, quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da quello di guardia interna.
Art. 12
1. I dispensari per i malati venerei e le sale di cura per malati venerei devono soddisfare alle norme in vigore per la profilassi delle malattie veneree.
Art. 13
1. Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero.
2. Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate, le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi, occorrenti per l'ospedale.
Titolo II. Del personale sanitario di assistenza immediata ed ausiliaria
Capo I. Disposizioni generali
Art. 14
1. Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza e' costituito da medici, farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate.
Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliaria di assistenza.
2. Il personale medico si distingue in direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti.
Art. 15
1. Le amministrazioni degli istituti di cura che hanno diversi ospedali dipendenti, in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario dei singoli ospedali, possono istituire il posto di soprintendente sanitario, nonche' posti di vice direttori e di ispettori sanitari.
Art. 16
1. Il posto di soprintendente sanitario puo' essere istituito anche per gruppi di ospedali di una provincia ed anche per ospedali di piu' provincie o di tutto il Regno, quando trattisi di istituti gestiti da un unico ente nazionale.
Art. 17
1. In conformita' ai reali bisogni degli istituti di cura, le amministrazioni deliberano la pianta organica del personale sanitario, del personale di assistenza immediata e del personale ausiliario.
2. Tale pianta organica deve essere allegata al regolamento del personale e deve essere sottoposta ai controlli ed alle approvazioni previste nel successivo art. 94.
3. Non e' consentita la nomina di personale non retribuito, tranne quanto e' disposto nel 2° comma dell'art. 78, e tranne che si tratti di consulenti.
Art. 18
1. I sanitari, fatta eccezione per gli aiuti, gli assistenti, la ostetrica capo e le ostetriche, acquistano la stabilita' dopo un biennio di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di sei mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. La deliberazione di dimissione deve essere motivata genericamente.
2. I sanitari che hanno acquistata la stabilita' rimangono in carica fino al raggiungimento del 65° anno di eta'. Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di eta'.23
3. Tutti i sanitari possono essere dimessi prima dei termini suindicati per constatata inabilita' fisica o per incapacita' professionale o per soppressione di posti o per qualunque altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.
Art. 19
1. Il personale sanitario di ruolo degli ospedali di 1ª e 2ª categoria non puo' occupare altri posti di ruolo presso altri enti pubblici, ospedali o cliniche universitarie e risiedere fuori del Comune, ove ha la sede l'ospedale, presso cui esso presta servizio.
2. Salvo quanto dispongono l'art. 20 per il soprintendente sanitario, l'art. 21 per il direttore sanitario e l'art. 30 per le ostetriche, le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attivita' professionale del personale sanitario. E' pero', in facolta' delle amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono in una concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono. La deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Sezione 1ª. Soprintendente sanitario.
Art. 20
1. Il soprintendente sanitario e' gerarchicamente superiore ai direttori sanitari.
2. La nomina viene, di regola, conferita dall'amministrazione ospitaliera per concorso pubblico per titoli, ma puo' anche, in via eccezionale, essere conferita per incarico tra i direttori di ospedali in servizio effettivo dipendenti dallo stesso ente che deve provvedere alla nomina medesima, o tra i sanitari di riconosciuta competenza in materia di igiene, di tecnica ospedaliera ed assistenza sanitaria.
3. Al soprintendente sanitario, nominato a seguito di concorso, e' inibito l'esercizio della professione medico-chirurgica. Tale divieto non si applica agli incaricati.
4. Il soprintendente ha le seguenti attribuzioni:
a) coadiuva l'amministrazione nell'organizzazione e coordinamento dei servizi ospedalieri;
b) determina le norme di massima da seguirsi dai direttori sanitari dei singoli ospedali, i quali devono a lui rivolgere le proposte, le comunicazioni, e le relazioni di cui all'art. 22, vigila sul funzionamento dei servizi, ed informa l'amministrazione su tutto quanto ha rilevato, facendole proposte del caso;
c) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale delle adunanze;
d) dirige l'ufficio sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta dei dati statistici e redige il rapporto sanitario annuale.
Sezione 2ª. Direttore sanitaria.
Art. 21
1. Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati di prima categoria con una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, devono avere un direttore sanitario al quale deve essere fatto divieto del libero esercizio professionale.
2. Negli ospedali che hanno meno di 300 ricoverati le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad uno dei primari su deliberazione dell'amministrazione, approvata dall'Autorita' sanitaria provinciale.
3. Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interne.
Art. 22
1. Il direttore sanitario cura il buon governo dell'ospedale, nei riguardi igienico-sanitari, ed ha le seguenti attribuzioni:
a) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, quando non esista il soprintendente o ne sia vacante il posto, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza;
b) redige e sottopone all'amministrazione le norme interne per l'ordinamento dei servizi tecnico-sanitari, in relazione alla destinazione del personale ed agli orari e turni di servizio;
c) ha l'alta sorveglianza sul personale sanitario e di assistenza immediata e ausiliaria;
d) stabilisce, in rapporto alle esigenze di servizio, i turni di riposo settimanale ed i congedi del persona le sanitario e del personale di assistenza, dandone comunicazione all'amministrazione;
e) propone all'amministrazione i provvedimenti per le eventuali sostituzioni temporanee del personale di cura e di assistenza e per la nomina del personale di assistenza;
f) comunica all'amministrazione le variazioni relative al personale sanitario, che devono essere annotate nei rispettivi stati di servizio;
g) esprime con relazione motivata il proprio parere sulle eventuali conferme e sugli incarichi dei sanitari e del personale di assistenza e sui provvedimenti che a loro favore o a loro carico deve prendere l'amministrazione:
h) esamina i rapporti dei sanitari e li trasmette all'amministrazione con le proprie osservazioni;
i) convoca, almeno una volta ogni tre mesi, i primari ed il direttore di farmacia ed i capi di laboratorio, perche' riferiscano sul servizio loro affidato, e cura che di queste riunioni venga redatto relativo verbale da trasmettersi all'amministrazione;
l) favorisce le attivita' culturali e scientifiche del personale sanitario e dirige la biblioteca;
m) raccoglie e coordina i dati statistici e scientifici ospedalieri e ne presenta annualmente relazione all'amministrazione;
n) propone la scelta e l'acquisto di qualsiasi genere od apparecchio di uso sanitario, nonche' l'arredamento ed il corredo dei reparti ospedalieri e controlla qualsiasi altra provvista necessaria alla gestione ospedaliera;
o) vigila sull'applicazione delle diarie e tariffe, di cui agli articoli 81 e seguenti;
p) riferisce all'amministrazione, anche se occorra, con rapporti scritti, sull'andamento dell'ospedale e dei singoli reparti;
q) vigila sull'andamento disciplinare del personale ospedaliero di cui alla lettera c) e prende i provvedimenti adeguati di sua competenza; vigila sull'andamento igienico di tutti i servizi ospedalieri con speciale riguardo alla profilassi delle malattie infettive; informa il medico provinciale e l'ufficiale sanitario di tutto cio' che puo' interessare la tutela della salute pubblica e cura la sollecita trasmissione all'ufficiale sanitario medesimo delle denunzie dei casi di malattie infettive diagnosticate, accertate o sospette, riscontrate negli ambulatori e nei malati accolti nell'ospedale, nonche' di tutte le altre denunzie prescritte dalle vigenti disposizioni.
Sezione 3ª. Vice direttori sanitari e ispettori sanitari.
Art. 23
1. Le attribuzioni di servizio del vice direttore sanitario e degli ispettori sanitari variano da caso a caso e vengono determinate da apposito regolamento del personale, che deve essere sottoposto ai controlli ed alle approvazioni previsto nel successivo art. 94.