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Sez. 2, Sentenza n. 1072 del 07/06/1967 Ud. (dep. 07/11/1967) Rv. 105897 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE SPECIFICO DI NUOCERE - NON E NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105897-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE SPECIFICO DI NUOCERE - NON E NECESSARIO.*

Per la esistenza del dolo nel reato di danneggiamento non occorre il fine specifico di nuocere, ma e sufficiente la coscienza e la volonta di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)