Sez. 2, Sentenza n. 2063 del 13/04/2000 Cc. (dep. 11/05/2000) Rv. 215913 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Nomina di una persona in stato di deficienza psichica ad amministratore di una società commerciale - Idoneità ad ingenerare un pregiudizio - Sussistenza - Presupposti per l'adozione di un sequestro probatorio - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
Poiché per la configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci non occorre che l'effetto dannoso consegua all'atto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri, legittimamente viene sussunta in tale figura criminosa, ai fini del sequestro probatorio, l'ipotesi in cui una persona in stato di deficienza psichica venga nominata amministratore di una società commerciale ed indotta a sottoscrivere in tale qualità numerosi assegni di rilevante importo e documenti vari.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)