Sez. 1, Sentenza n. 1696 del 03/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157597 - 01
FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - PENA COMMINATA DALLE SINGOLE FATTISPECIE PENALI - PENA RISULTANTE DALLA SINGOLA FATTISPECIE PENALE - PENA RISULTANTE DAL TRATTAMENTO SANZIONATORIO ADOTTATO IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DELLA CIRCOSTANZA DEL REATO - PENA IRROGATA EX ART. 81 COD. PEN. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - INSUSSISTENZA.*
FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - PENA COMMINATA DALLE SINGOLE FATTISPECIE PENALI - PENA RISULTANTE DALLA SINGOLA FATTISPECIE PENALE - PENA RISULTANTE DAL TRATTAMENTO SANZIONATORIO ADOTTATO IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DELLA CIRCOSTANZA DEL REATO - PENA IRROGATA EX ART. 81 COD. PEN. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - INSUSSISTENZA.*
Il principio della legalità della pena, sancito legislativamente dall'art. 1 cod. pen. e costituzionalmente garantito dagli artt. 13 e 25 secondo comma cost., non significa l'intangibilità assoluta della pena edittale prevista per ogni singolo reato, ma soltanto che le pene, come i reati, debbono essere in via generale prefigurati dalla legge. Ne consegue che pena legale non è soltanto quella stabilita per la singola fattispecie incriminatrice, ma quella risultante dall'applicazione delle varie Disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi (quali, aumento o diminuzione o trasformazione di pene per il concorso di circostanze aggravanti od attenuanti; giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, cumulo giuridico di pene) incidono sul trattamento sanzionatorio. (V mass n 149263 Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)