Sez. L, Sentenza n. 9683 del 28/09/1998 (Rv. 519216 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Inquadramento - Progressione automatica "ex" art. 23, comma quarto, del contratto collettivo 1990 del 1992 - Interpretazione della relativa clausola - Rilevanza del cumulo delle permanenze nelle categorie considerate - Rispondenza a criteri logici e letterali.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
L'interpretazione dell'art. 23, comma quarto, del contratto collettivo 1990 - 1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, secondo cui ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento ivi previste rileva la permanenza per il periodo previsto non solo in una o nell'altra delle categorie congiuntamente indicate ("ex" terza e quarta categoria, per il passaggio al quinto livello, e "ex" quinta e sesta categoria, per il passaggio al settimo livello) , ma anche la permanenza parte in una e parte nell'altra, è rispondente a criteri logici e all'inequivoco dato letterale del riferimento all'anzianità "complessivamente" maturata in dette categorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)