REGOLAMENTO (CEE) N. 1191/69 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile
Testo in vigore al
Art. 7
1. La decisione di mantenimento puo essere subordinata a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all'obbligo in questione.
2. La decisione di soppressione puo prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo. In tal caso, la soppressione avra efficacia non prima del momento in cui entrera in esercizio il servizio sostitutivo.
Art. 8
1. Lo Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla loro esccuzione, le misure di soppressione degli obblighi di esercizio o di trasporto che osso intende adottare per le linee o i servizi di trasporto che possono pregiudicare il commercio o il traffico fra Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri.
2. Se lo ritiene utile, ovvero a richiesta di un altro Stato membro, la Commissione procede ad una consultazione con gli Stati membri in merito alle misure previste.
3. La Commissione rivolge a ciascuno Stato membro interessato un parere o una raccomandazione nei due mesi successivi al ricevimento della communicazione di cui al paragrafo 1.
Sezione lll. Applicazione ai trasporti di persone di prezzi e condizioni di trasporto imposti a favore di una o piu categorie sociali particolari
Art. 9
1. L'ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all'applicazione,ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una o piu categorie sociali particolari, e determinato secondo i metodi comuni previsti agli articoli 11, 12 e 13.
2.
La compensazione e dovuta a decorrere dai 1 * gennaio 1971.
In caso di particolari difficolta di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo autorizzare tale Stato a prorogare detta decorrenza al 1 * gennaio 1972.
3. Domande di compensazione sono presentate alle autorita competenti degli Stati membri.
Sezione IV. Metodi comuni di compensazione
Art. 10
1.
Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e pari alla differenza tra la diminuizione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che puo derivate, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione.
Tuttavia, se gli svantaggi economici sono stati calcolati suddivedendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attivita di trasporto fra le varie parti di questa attivita di trasporto, l'ammontare della compesazione e pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attivita dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente.
2. Per determinare gli oneri e gli introiti di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo in questione avrebbe sul complesso dell'attivita dell'impresa.
Art. 11
1. Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 1, e pari alla differenza fra due termini:
a) ll primo termine e pari alla differenza tra, da un lato, il prodotto del numero delle unita di trasporto previste
— per la tariffa piu favorevole che potrebbe essere rivendicata dagli utenti se non esistesse l'obbligo in questione
— o, in mancanza di tale tariffa, per il prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale che tenesse conto dei costi della prestazione in questione nonche della situazione del mercato e, dall'altro il prodotto del numero delle unita di trasporto effettive per la tariffa imposta durante il periodo di tempo considerato.
b) ll secondo termine e pari alla differenza fra il costo che risulterebbe dall'applicazione della tariffa piu favorevole o del prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale e il costo che risulta dall'applicazione della tariffa imposta.
2. Se, per la situazione del mercato, la compensazione calcolata in applicazione del paragrafo 1 non consente di coprire i costi complessivi del traffico soggetto all'obbligo tariffario in questione, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, e pari alla differenza tra detti costi e gli introiti di detto traffico. Le eventuali compensazioni gia effettuate ai sensi dell'articolo 10 sono prese in considerazione in questo calcolo.
3. Per il calcolo degli oneri e degli introiti di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo in questione avrebbe sul complesso dell'attivita dell'impresa.
Art. 12
Per la determinazione dei costi risultani dal mantenimento degli obblighi, si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualita adeguata.
Gli interessi sul capitale proprio possono essere dedotti dagli interessi contabili.
Art. 13
1. le decisioni prese in virtu degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un anno. Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare una revisione degli importi.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a revisione ogni anno dopo la chiusura della contabilita dell'esercizio dell'impresa.
3. Il pagamento delle compensazioni fissate in anticipo e effettuato mediante versamenti rateizzati. Il pagamento degli importi dovuti in base ad una revisione di cui al paragrafo 2 e effettuato immediatamente dopo la revisione.
Sezione V. Imposizione di nuovi obblighi di servizio pubblico
Art. 14
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico a una impresa di trasporto soltanto se tali obblighi sono indispensabili a garantire la fornitura di sufficiente servizi di trasporto, a condizione che non si tratti dei casi previste al paragrafo 3 dell'articolo 1.
2. Se gli obblighi cosi imposti comportano per le imprese di trasporto svantaggi economici ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, ovvero oneri ai sensi dell'articolo 9, le autorita competenti degli Stati membri prevedopo, nelle loro decisioni relative all'imposizione di nuovi obblighi, la concessione di una compensazione degli oneri che ne derivano. Sono applicabili le disposizioni degli articolo da 10 a 13.
Sezione VI. Disposizioni finali
Art. 15
Le decisioni delle autorita competenti degli Stati membri, prese in conformita delle disposizioni del presente regolamento, devono essere motivate e formare oggetto di una pubblicazione adeguata.
Art. 16
Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto in quanto tali la possibilita di far valere, con mezzi idonei, i loro interessi nei confronti delle decisioni prese in esecuzione delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 17
1. La Commissione puo chiedere agli Stati membri qualsiasi informazione utile sull'applicazione del presente regolamento. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione procede ad una consultazione degli Stati membri interessati.
2.
Le compensazioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita economica europea.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per categoria d'obblighi, le compensazioni degli oneri derivanti per le imprese di trasporto dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 e dall'applicazione ai trasporti di viaggiatori di prezzi e condizioni di trasporto imposti nell'interesse di una o piu categorie sociali particolari.
Art. 18
1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento ed in particolare dell'articolo 4.
2. Se uno Stato membro lo richiede, o se la Commissione lo ritiene opportuno, quest'ultima procede ad una consultazione con gli Stati membri interessati in merito ai progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Art. 19
1. Per quanto riguarda le imprese ferroviarie, il presente regolamento e applicabile, per la loro attivita di trasporto per ferrovia, alle seguenti imprese:
— Societe nationale des chemins de fer belges (SNCB)/ Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
— Deutsche Bundesbahn (DB)
— Societe nationale des chemins de fer francais (SNCF)
— Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)
— Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS).
2. Per quanto riguarda le imprese degli altri modi di trasporto, esso non e applicabile alle imprese che effetuano principalmente trasporti a carattere locale o regionale.
3. Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio, in base ai principi e agli obiettivi enunciati nella sezione II della decisione del 13 maggio 1965, decide le azioni da svolgere in materia di obblighi interenti alla nozione di servizio pubblico per le prestazioni di trasporto cui non e applicabile il presente regolamento.
Art. 20
Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1969.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 26 giugno 1969. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN