Sez. 4, Sentenza n. 584 del 22/03/1968 Ud. (dep. 05/06/1968) Rv. 108195 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE -ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO -INCLUSIONE NELLA PARTE NORMALMENTE RISERVATA ALLA ESPOSIZIONE DEL FATTO - IRRILEVANZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE -ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO -INCLUSIONE NELLA PARTE NORMALMENTE RISERVATA ALLA ESPOSIZIONE DEL FATTO - IRRILEVANZA.*
Essendo la sentenza un complesso organico nel quale tutte le parti, che la compongono, sono dirette a rendere ragione della logicita e congruenza del dispositivo, le argomentazioni in diritto, che determinano la decisione, possono essere validamente incluse in ogni parte, compresa quella riservata normalmente alla esposizione in fatto. (Conf. 100571, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)