Modifiche al sistema penale
Testo in vigore al
Art. 114 Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.4
Art. 115 Pene proporzionali
1. Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non e' fissato direttamente dalla legge ma e' diversamente stabilito.
Art. 116 Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale
1. Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). - Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".
"Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). - Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".
Art. 117 Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa
1. Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.
Capo VI. Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca
Art. 118 Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie
1. I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Art. 119 Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale
1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potesta' dei genitori.
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".
Art. 120 Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
1. Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
"Art. 32-ter. - (Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni".
"Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attivita' imprenditoriale, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".
Art. 121 Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo
1. Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
Art. 122 Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dal suo esercizio
1. L'articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile".
Art. 123 Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
1. Dopo l'articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. L'articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e' computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".
Art. 125 Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere
1. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".
Art. 126 Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
1. Dopo l'articolo 162 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".
Art. 127 Applicazione di norme
1. Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.
Art. 128 Obblighi del condannato
1. L'articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio' sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".
Art. 129 Inosservanza di pene accessorie
1. L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
Art. 130 Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio
1. Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".
Art. 131 Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. L'articolo 301 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non e' possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.
Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria puo' essere proposto ricorsa per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Art. 132 Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Art. 133 Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza
1. L'articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Art. 134 Appello contro sentenze del pretore
1. L'articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".