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Sez. 3, Sentenza n. 2851 del 29/04/1980 (Rv. 406598 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - INTERROGATORIO DEFATIGATORIO O DILATORIO - DICHIARAZIONE DI NON AMMISSIONE - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406598-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - INTERROGATORIO DEFATIGATORIO O DILATORIO - DICHIARAZIONE DI NON AMMISSIONE - POTERE DEL GIUDICE.*

Il giudice non e tenuto ad ammettere l'interrogatorio formale qualora esso si riveli dilatorio o defatigatorio, valendo in codesta ipotesi il principio di economia processuale che, come per gli altri mezzi di prova, dispensa il giudice da ulteriore istruzione, ove egli ritenga sufficienti per la decisione gli elementi probatori gia acquisiti al processo. (Conf 841/79, mass n 397015; (Conf 519/69, mass n 338650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)