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Sez. 3, Sentenza n. 1338 del 04/06/1962 (Rv. 252160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - NOZIONE - COMPORTAMENTI UNIVOCI PROVENIENTI DALLA PARTE O DA MANDATARIO SPECIALE - TRATTATIVE INTESE A TRANSIGERE - MANCANZA DI ACQUIESCENZA.*
Stato
decisa il 1962-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - NOZIONE - COMPORTAMENTI UNIVOCI PROVENIENTI DALLA PARTE O DA MANDATARIO SPECIALE - TRATTATIVE INTESE A TRANSIGERE - MANCANZA DI ACQUIESCENZA.*

L'acquiescenza tacita puo desumersi soltanto da Atti univoci, incompatibili con la volonta di avvalersi della impugnazione, i quali provengano da chi disponga del diritto di esercitare il gravame, e cioe direttamente dalla parte o dal suo procuratore munito di speciale potere di rappresentanza. Le trattative, intese a transigere sui diritti riconosciuti nella sentenza, condotte direttamente dalle parti o da loro incaricati muniti o meno di speciale potere rappresentativo, possono conciliarsi con la volonta di avvalersi della impugnazione subordinatamente al mancato raggiungimento dell'accordo transattivo. Le proposte di transazione, da chiunque provengano, e le trattative conseguenti, non impegnando alcuna delle parti sino a che alla transazione non si addivenga, non importano riconoscimento della giustizia della sentenza o comunque accettazione della stessa, anche se la discussione delle parti prenda l'avvio dalle statuizioni del giudicato e le stesse presupponga. Pertanto, esse non possono pregiudicare la liberta di scelta delle parti medesime di accettare la sentenza e di rinunciare esplicitamente o tacitamente alla impugnazione, ovvero di avvalersi della stessa insorgendo contro la pronuncia. (Conf 2763/60, 896/57, V 285/48, 987/37).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)